
Articolo 10 della Costituzione Italiana
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici
21 ottobre 2024

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